Accordo›Titolo IV
Art. 37
37 / 47Controllo doganale
In vigore dal 16 apr 1985
Controllo doganale
1. Ai Fini del controllo dell'utilizzazione delle facilitazioni fiscali e valutarie di cui all' vengono utilizzati gli spazi appositamente predisposti nel lasciapassare.
2. Per l'accertamento del valore delle merci importate ed esportate, le Autorità doganali delle due Parti applicano le rispettive legislazioni in vigore e, se necessario, si scambiano le relative informazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-37