Accordo›Titolo IV
Art. 36
36 / 47Facilitazioni per il trasferimento di medicinali
In vigore dal 16 apr 1985
Facilitazioni per il trasferimento di medicinali
Ai titolari di lasciapassare è consentito di trasportare dall'altra area nell'area di residenza, in esenzione di diritti doganali e di altre imposte o tasse:
a) medicinali acquistati in base a ricetta medica o veterinaria;
b) medicinali acquistabili anche senza ricetta medica, quando la loro denominazione risulti dall'indicazione dell'involucro e siano destinati ad uso proprio del portatore o per un membro della sua famiglia, nelle normali quantità contenute nei singoli pacchetti nella vendita al dettaglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-36