Accordo›Titolo IV
Art. 33
33 / 47Transumanza stagionale
In vigore dal 16 apr 1985
Transumanza stagionale
1. Gli animali di ogni specie, condotti dall'una all'altra area di cui al presente Accordo, per transumanza stagionale, non sono soggetti a permessi di importazione ed esposizione e sono esenti da ogni diritto doganale, tassa o altri oneri fiscali purchè siano fatti ritornare entro un periodo di tempo non superiore a 6 mesi.
2. Le facilitazioni di cui al precedente comma sono applicate anche agli incrementi del bestiame ed ai prodotti della lavorazione del latte ottenuti durante il pascolo. I nuovi nati ed i prodotti non devono superare il numero, rispettivamente le quantità normalmente prodotte, tenuto conto del numero e della specie degli animali e della durata della permanenza nell'altra area per il pascolo. I prodotti della lavorazione del latte possono essere trasportati anche successivamente, ma non più tardi di 4 settimane dal giorno del rientro del bestiame.
3. Alle condizioni di cui al comma 1 si possono trasportare dall'una all'altra area anche le api per il pascolo stagionale. Per i nuovi sciami di api e per il miele ottenuto sono applicate le facilitazioni alle condizioni previste rispettivamente per gli incrementi del bestiame e per i prodotti del latte, di cui al comma 2.
4. Le Autorità competenti di ciascuna delle Parti, allo scopo di rendere possibile l'identificazione del bestiame che attraversa il confine per la transumanza, possono applicare eventualmente un contrassegno, o adottare altre misure idonee a tale fine.
Storico versioni
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