Accordo›Titolo III
Art. 28
28 / 47Sanzioni
In vigore dal 16 apr 1985
Sanzioni
Qualora un'impresa di autotrasporti autorizzata ai sensi del precedente ed avente sede in uno dei due Paesi, commetta nel territorio dell'altro Paese una infrazione alle norme o condizioni che disciplinano l'esercizio dei servizi di linea, le Autorità competenti della Parte sul cui territorio è stata commessa l'infrazione, possono chiedere alle Autorità competenti dell'altra Parte, di diffidare, di sospendere temporaneamente o di revocare la concessione all'impresa, a seconda della gravità dell'infrazione.
Dei provvedimenti adottati viene data notizia all'Autorità richiedente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-28