Accordo›Titolo III
Art. 26
26 / 47Esercizio di servizi automobilistici di linea
In vigore dal 16 apr 1985
Esercizio di servizi automobilistici di linea
1. Le autolinee di cui al presente Accordo sono esercitate in base alle concessioni da imprese autorizzate a tale attività secondo le norme vigenti nel Paese di appartenenza.
2. Le concessioni sono rilasciate dalle Autorità locali competenti, ciascuna per la parte di percorso nella rispettiva area.
Tali concessioni hanno validità di 3 anni e possono essere prorogate.
3. In casi particolari, possono essere rilasciato concessioni anche per periodi più brevi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-26