Art. 24 · Trasporto di merci a mezzo di navi
AccordoTitolo III

Art. 24

24 / 47

Trasporto di merci a mezzo di navi

In vigore dal 16 apr 1985
Trasporto di merci a mezzo di navi Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che effettuano il trasporto dei passeggeri, ai sensi del presente Accordo, sono regolati dalle disposizioni generali vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-24