Accordo›Titolo III
Art. 24
24 / 47Trasporto di merci a mezzo di navi
In vigore dal 16 apr 1985
Trasporto di merci a mezzo di navi
Eventuali trasporti di merci a mezzo delle navi che effettuano il trasporto dei passeggeri, ai sensi del presente Accordo, sono regolati dalle disposizioni generali vigenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-24