Accordo›Titolo III
Art. 21
21 / 47Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee
In vigore dal 16 apr 1985
Bandiera delle navi e notifica per attivazione di linee
1. Le linee marittime di cui al presente Accordo sono esercitate soltanto con navi battenti bandiera italiana e con navi battenti bandiera jugoslava.
2. In relazione all' le Capitanerie di Porto di una delle Parti notificano alle Capitanerie di Porto dell'altra Parte la data di inizio di ogni linea, i nominativi delle imprese che esercitano le linee stesse, nonché le navi che vi sono impiegate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-21