Accordo›Titolo III
Art. 17
17 / 47Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti
In vigore dal 16 apr 1985
Esenzione fiscale a favore di imprese di trasporti
1. Allo scopo di evitare una doppia tassazione e di agevolare i traffici di linea tra le aree di cui al presente Accordo, alle imprese marittime e a quelle di autotrasporti che esercitano il servizio tra le predette aree, si applicano le disposizioni dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia per evitare la doppia imposizione.
2. Le imprese che esercitano il trasporto marittimo e terrestre di cui al precedente sono esenti, nello Stato in cui non hanno sede, da ogni imposta, tassa o contributo per le attività svolte in detto Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-17