Art. 14 · Disposizioni comuni al lasciapassare
AccordoTitolo II

Art. 14

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Disposizioni comuni al lasciapassare

In vigore dal 16 apr 1985
Disposizioni comuni al lasciapassare 1. Il rilascio del lasciapassare, del foglio complementare agricolo e del lasciapassare straordinario è esente da qualsiasi tassa e da ogni altro gravame. 2. I documenti di transito previsti dal presente Accordo possono essere ritirati in ogni momento in caso di abuso, da parte delle Autorità competenti al rilascio, od in così eccezionali anche da parte degli organi di controllo ai valichi, senza pregiudizio delle sanzioni penali per atti illeciti eventualmente commessi da parte dei titolari e dei minori ad essi affidati. Qualora i provvedimenti di cui sopra colpiscano il titolare di un foglio complementare agricolo, i membri della sua famiglia e la sua manodopera possono continuare a recarsi nell'area adiacente per scopi agricoli. 3. Nei casi previsti dal comma precedente o qualora il titolare del foglio complementare agricolo sia temporaneamente impedito di recarsi nel fondo situato nell'area adiacente, il suo foglio può essere consegnato ad un membro della sua famiglia. In mancanza di esso, con il consenso delle Autorità locali, può essere consegnato ad un suo dipendente. Il consegnatario del foglio predetto può in tal modo avvalersi delle stesse facilitazioni spettanti al titolare. 4. Del ritiro del documento da parte degli organi di controllo ai valichi, come pure dei motivi che lo hanno determinato, viene informata, nel termine di 3 giorni, l'Autorità dell'altra Parte alla quale il documento va restituito. 5. Nel caso di ritiro dei documenti di cui al presente articolo, gli organi competenti per il rilascio dei documenti previsti dal presente Accordo e, in casi eccezionali anche gli organi di controllo ai valichi, rilasciano agli interessati una dichiarazione attestante il ritiro. Tale dichiarazione che è conforme all'allegato n. 11 serve alla persona interessata per il ritorno nella propria area di residenza. 6. Nel caso che una persona appartenente alle categorie indicate nel presente Accordo venga privata della libertà personale dalle Autorità dell'altra Parte, queste devono al più presto e comunque entro le 24 ore informare le Autorità dell'altra Parte, indicandone il motivo. 7. Rettifiche ed aggiunte ai documenti possono essere effettuate soltanto dalle Autorità che li hanno rilasciati. Nel caso in cui il documento vada perduto o danneggiato in caso di altri giustificati motivi, può essere rilasciato un duplicato. Sul nuovo documento viene apposto il timbro bilingue con la scritta "DUPLICATO - DUPLIKAT". 8. I titolari di lasciapassare qualora soggiornino nell'altra area per un periodo superiore a quello previsto devono attenersi alle disposizioni che regolano il soggiorno degli stranieri.
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