Accordo›Titolo II
Art. 13
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In vigore dal 16 apr 1985
Valichi
1. I valichi indicati nell'allegato n. 4 attraverso i quali ha luogo il movimento delle persone in possesso del lasciapassare sono di tre tipi:
- di I categoria (internazionali);
- di II categoria (locali);
- punti di passaggio agricoli.
Questi ultimi possono essere utilizzati per il transito soltanto dai titolari del foglio complementare agricolo. Coloro che hanno i fondi attraversati dalla linea di confine di Stato hanno diritto al passaggio diretto all'altra area. Le modalità per l'utilizzazione dei punti di passaggio agricoli e per gli attraversamenti diretti vengono concordate tra gli organi locali delle due Parti.
2. L'elenco dei valichi di II categoria e dei punti di passaggio agricoli può essere modificato ogni anno dalla Commissione Mista Permanente.
3. Gli organi locali di polizia e doganali dei due Paesi concordano i periodi e gli orari di apertura dei valichi di II categoria.
4. Il titolare del foglio complementare agricolo impossibilitato ad avvalersi del valico di sua pertinenza può attraversare il confine in altro valico, previa autorizzazione degli organi locali di polizia e doganali delle due Parti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1985-03-05;129#art-a-13