Art. 8 · LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52

Art. 8

LEGGE 27 febbraio 1985, n. 52

In vigore dal 2 set 1985
Dopo l'articolo 113-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice civile è inserito il seguente: "Art. 113-ter. - Il reclamo previsto nell'articolo 2674-bis del codice si propone con ricorso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla esecuzione della formalità, davanti al tribunale nella cui circoscrizione è stabilita la conservatoria; entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato al conservatore, a pena di improcedibilità. Il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, sentiti il pubblico ministero, il conservatore e le parti interessate. Contro il provvedimento del tribunale è consentito reclamo alla corte d'appello, con ricorso notificato, a pena di improcedibilità, anche al conservatore. A margine della formalità eseguita con riserva il conservatore annota la proposizione del reclamo, il decreto immediatamente esecutivo del tribunale e il decreto definitivo. Quando il reclamo non è proposto o è rigettato definitivamente, la formalità perde ogni effetto".
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