Art. 4 · LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

Art. 4

LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

In vigore dal 1 mar 1985
I versamenti di cui all' possono essere disposti dal mese di dicembre con imputazione al bilancio dell'esercizio successivo anche se in corso di approvazione e, comunque, per un importo non eccedente i limiti derivanti da un eventuale regime di esercizio provvisorio.
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