Art. 3
LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15
In vigore dal 1 mar 1985
Nella gestione del conto corrente di cui all', si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui.
Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all' sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1985-02-06;15#art-3