Art. 3 · LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

Art. 3

LEGGE 6 febbraio 1985, n. 15

In vigore dal 1 mar 1985
Nella gestione del conto corrente di cui all', si tiene conto dei versamenti effettuati sui singoli capitoli, distinti a seconda che trattasi di versamenti in conto competenza od in conto residui. Gli eventuali saldi attivi che si verificano a fine anno sul conto corrente di cui all' sono utilizzabili per l'ulteriore periodo di un anno unicamente per spese afferenti all'esercizio precedente; gli importi residui al termine di tale periodo vengono versati al bilancio dell'entrata.
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