Art. 6 · LEGGE 10 gennaio 1985, n. 1

Art. 6

LEGGE 10 gennaio 1985, n. 1

In vigore dal 13 gen 1985
Il quarto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è sostituito dal seguente: "L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini in terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi. L'affidamento in gestione è consentito soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile". Dopo il sesto comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è aggiunto il seguente comma: "L'autorizzazione per la rivendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente alle persone fisiche. Qualora vi sia abbinamento di altri settori merceologici, l'autorizzazione può essere rilasciata anche a persone giuridiche. Alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione".
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