Art. 15
Titolo X

Art. 15

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In vigore dal 3 nov 1988
Per l'esercizio 1985 sono prorogate le disposizioni di cui al quarto e al settimo comma dell'articolo 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730. La quota fissa di lire 1.000 dovuta ai sensi dell', comma 3, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è aumentata a lire 1.300.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 ottobre 1988, n. 992 (in G.U. 1a s.s. 2/11/1988, n. 44) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consentiva - con le stesse modalita' ivi contemplate ai fini dell'assunzione della spesa a carico del Servizio sanitario nazionale - la eseguibilita' delle prestazioni di diagnostica specialistica ad alto costo anche presso strutture private non convenzionate, allorche' queste ultime fossero le uniche detentrici delle relative apparecchiature e gli inerenti accertamenti risultassero indispensabili".
Storico versioni

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