Art. XXVI · Depositario
Convenzione

Art. XXVI

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Depositario

In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO XXVI (Depositario) a) Il Governo della Repubblica Francese è il Depositario della Convenzione, presso il quale saranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazioni a titolo provvisorio nonché le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle dichiarazioni di recesso dall'EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione. b) La Convenzione sarà depositata negli archivi del Depositario. Questi ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati che l'abbiano firmata o che abbiano depositato gli strumenti di adesione ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. c) Il depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e, se necessario, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito: i) a tutte le firme della Convenzione; ii) al deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione; iii) all'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione; iv) all'entrata in vigore della Convenzione. v) a tutte le domande di applicazione provvisoria di cui alla lettera d) dell'articolo XXII della Convinzione; vi) alla nomina del Direttore generale, ad eventuali pareri contrari ed alla conferma di detta nomina di cui alla lettera a) dell'articolo XIII della Convenzione; vii) all'adozione e all'entrata in vigore di tutti gli emendamenti alla Convenzione; viii) a tutte le notifiche di recesso; ix) a tutte le decisioni dell'Assemblea delle Parti, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che una Parte sia considerata come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT; x) a tutte le decisioni del Consiglio dei Firmatari, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che un Firmatario sia considerato come se avesse inteso recedere dall'EUTELSAT; xi) a tutte le sostituzioni di Firmatari, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo XVIII della Convenzione; xii) a tutte le sospensioni e le reintegrazioni nell'esercizio dei diritti; xiii) a tutte le altre notifiche e comunicazioni relative alla Convenzione. d) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione e pubblicazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le copie conformi omologate della Convenzione e dell'Accordo operativo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione. APERTA alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle due lingue inglese e francese, i due testi fanno ugualmente fede, in un unico originale.
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