Convenzione
Art. XXVI
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In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO XXVI
(Depositario)
a) Il Governo della Repubblica Francese è il Depositario della Convenzione, presso il quale saranno depositati gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, le domande di applicazioni a titolo provvisorio nonché le notifiche di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti, delle dichiarazioni di recesso dall'EUTELSAT o di cessazione dell'applicazione provvisoria della Convenzione.
b) La Convenzione sarà depositata negli archivi del Depositario.
Questi ne trasmetterà copie conformi a tutti gli Stati che l'abbiano firmata o che abbiano depositato gli strumenti di adesione ed inoltre all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
c) Il depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e, se necessario, l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito:
i) a tutte le firme della Convenzione;
ii) al deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione,
approvazione o adesione;
iii) all'inizio del periodo di sessanta giorni di cui alla
lettera a) dell'articolo XXII della Convenzione;
iv) all'entrata in vigore della Convenzione.
v) a tutte le domande di applicazione provvisoria di cui alla
lettera d) dell'articolo XXII della Convinzione;
vi) alla nomina del Direttore generale, ad eventuali pareri
contrari ed alla conferma di detta nomina di cui alla
lettera a) dell'articolo XIII della Convenzione;
vii) all'adozione e all'entrata in vigore di tutti gli
emendamenti alla Convenzione;
viii) a tutte le notifiche di recesso;
ix) a tutte le decisioni dell'Assemblea delle Parti, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che una
Parte sia considerata come se avesse inteso recedere
dall'EUTELSAT;
x) a tutte le decisioni del Consiglio dei Firmatari, di cui alla lettera b) dell'articolo XVIII della Convenzione, che un
Firmatario sia considerato come se avesse inteso recedere
dall'EUTELSAT;
xi) a tutte le sostituzioni di Firmatari, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo XVIII della Convenzione;
xii) a tutte le sospensioni e le reintegrazioni nell'esercizio
dei diritti;
xiii) a tutte le altre notifiche e comunicazioni relative alla
Convenzione.
d) Dopo l'entrata in vigore della Convenzione, il Depositario trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, per registrazione e pubblicazione in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, le copie conformi omologate della Convenzione e dell'Accordo operativo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.
APERTA alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle due lingue inglese e francese, i due testi fanno ugualmente fede, in un unico originale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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