Art. XXI · Firma della Convenzione - Riserve
Convenzione

Art. XXI

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Firma della Convenzione - Riserve

In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO XXI (Firma della Convenzione - Riserve) a) Qualsiasi Stato, la cui Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni o entità privata che gestisce il servizio su autorizzazione governativa, è o ha il diritto di diventare Parte firmataria dell'Accordo provvisorio, può divenire Parte della Convenzione mediante: i) firma non soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, oppure. ii) firma soggetta a ratifica, accettazione od approvazione, seguita dalla necessaria ratifica, accettazione o approvazione, oppure iii) adesione. b) La Convenzione sarà aperta alla firma a Parigi a partire dal 15 luglio 1982 fino alla sua entrata in vigore e successivamente rimarrà aperta all'adesione. c) Uno Stato potrà diventare Parte della Convenzione soltanto dopo che l'entità di telecomunicazioni designata abbia firmato l'Accordo operativo oppure esso stesso abbia firmato detto Accordo. d) Nessuna riserva potrà essere formulata in relazione alla Convenzione o all'Accordo operativo.
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