Convenzione
Art. III
3 / 50Ambito delle attività dell'EUTELSAT
In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO III
(Ambito delle attività dell'EUTELSAT)
a) Lo scopo principale dell'EUTELSAT è la progettazione, la messa a punto, la costruzione, la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione del segmento spaziale del sistema o dei sistemi europei di telecomunicazioni a mezzo satellite. In questo contesto, l'EUTELSAT ha per obiettivo primario la fornitura del segmento spaziale necessario all'esercizio di servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali in Europa.
b) Sulla stessa base dei servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali, il segmento spaziale dell'EUTELSAT potrà essere disponibile anche per realizzare i servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali in Europa, sia tra regioni separate da altre regioni la cui giurisdizione non compete alla stessa Parte, sia tra regioni che pure ricadendo nella giurisdizione della stessa Parte siano separate dal mare aperto.
c) Il segmento spaziale dell'EUTELSAT potrà essere ugualmente reso disponibile per altri servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali od internazionali, purchè ciò non comporti alcun pregiudizio all'obiettivo primario dell'EUTELSAT.
d) Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, l'EUTELSAT applicherà il principio di non-discriminazione tra i Firmatari.
e) A seguito di richiesta e secondo opportune modalità e condizioni, il segmento spaziale dell'EUTELSAT, esistente o in fase di attuazione al momento di detta richiesta, potrà essere anche utilizzato in Europa per le necessità relative ai servizi specializzati di telecomunicazioni internazionali o nazionali, di cui alla lettera l) dell'articolo I della Convenzione, ma che non siano destinati a fini militari, sempre che:
i) non ne derivi alcuna conseguenza negativa alla fornitura dei servizi pubblici di telecomunicazioni;
ii) le misure adottate siano comunque accettabili dal punto di
vista tecnico ed economico.
f) L'EUTELSAT potrà, a seguito di specifica domanda e secondo appropriate modalità e condizioni, fornire satelliti o apparecchiature diverse da quelle costituenti il segmento spaziale dell'EUTELSAT per:
i) servizi pubblici di telecomunicazioni nazionali;
ii) servizi pubblici di telecomunicazioni internazionali;
iii) servizi specializzati di telecomunicazioni non aventi scopi militari;
purchè non ne derivi alcuna conseguenza negativa all'efficiente ed economico esercizio del segmento spaziale dell'EUTELSAT.
g) L'EUTELSAT potrà effettuare ricerche ed esperimenti nei settori direttamente connessi con i suoi compiti istituzionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-c-iii