Art. II · Istituzione dell'EUTELSAT
Convenzione

Art. II

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Istituzione dell'EUTELSAT

In vigore dal 29 dic 1984
ARTICOLO II (Istituzione dell'EUTELSAT) a) Le Parti istituiscono con la presente Convenzione l'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", qui di seguito denominata "EUTELSAT". b) Ciascuna Parte designerà un organismo di telecomunicazioni, pubblico o privato, entro la sua giurisdizione, a firmare l'Accordo operativo, a meno che la Parte stessa firmi detto Accordo. c) Le amministrazioni e le entità di telecomunicazioni potranno negoziare e concludere direttamente - in conformità alle norme dei rispettivi ordinamenti - gli accordi di traffico aventi per oggetto l'utilizzazione, che da essi sarà effettuata, dei mezzi di telecomunicazioni forniti in virtù della presente Convenzione e dell'Accordo operativo, nonché i servizi destinati al pubblico, le installazioni, la ripartizione degli introiti e le relative clausole di carattere commerciale. d) Le pertinenti disposizioni dell'Annesso A della Convenzione saranno applicate al fine di assicurare la continuità tra le attività dell'EUTELSAT INTERINALE e quelle dell'EUTELSAT.
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