Convenzione
Art. I
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In vigore dal 29 dic 1984
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati negli atti fra cui il testo in lingua inglese qui sopra riportato.
CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER LE TELECOMUNICAZIONI A MEZZO SATELLITE "EUTELSAT"
PREAMBOLO
GLI STATI, Parti della presente Convenzione,
- Sottolineando l'importanza delle telecomunicazioni via
satellite per lo sviluppo delle relazioni tra i rispettivi popoli e
le rispettive economie, ed il desiderio di potenziare la cooperazione in questo campo,
- Prendendo atto del fatto che l'Organizzazione Provvisoria
Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT
INTERINALE" è stata istituita con lo scopo di gestire segmenti spaziali per i sistemi europei di telecomunicazioni via satellite,
- In considerazione delle relative disposizioni del Trattato sui principi che regolano le attività degli Stati in materia di
esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, ivi inclusa la luna e gli altri corpi celesti, stipulato a Londra, Mosca e Washington il 27 gennaio 1967,
- Desiderando realizzare l'attuazione di questi sistemi di
telecomunicazioni via satellite facenti parte di una migliorata
rete europea di telecomunicazioni, con lo scopo di assicurare a
tutti gli Stati membri i più estesi servizi di telecomunicazioni, senza recare alcun pregiudizio ai diritti ed agli obblighi degli
Stati che sono membri dell'Accordo relativo all'Organizzazione
Internazionale per le Telecomunicazioni a mezzo di Satellite
"INTELSAT", stipulato a Washington il 20 agosto 1971, o della
Convenzione per le Telecomunicazioni marittime via Satellite "INMARSAT", stipulata a Londra il 3 settembre 1976,
- Risoluti, a questo effetto, a fornire, grazie alle più
avanzate tecniche disponibili, le più efficaci ed economiche
installazioni, compatibili con la migliore e più equa
utilizzazione delle frequenze dello spettro radioelettrico e dello spazio orbitale,
HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO I
(Definizioni)
Ai fini della presente Convenzione:
a) il termine "Convenzione" designa la Convenzione istitutiva dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperta alla firma dei Governi il 15 luglio 1982, a Parigi;
b) il termine "Accordo operativo" designa l'Accordo operativo relativo all'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT", compresi il suo preambolo ed i suoi allegati, aperto alla firma il 15 luglio 1982, a Parigi;
c) il termine "Accordo provvisorio" designa l'accordo istitutivo dell'Organizzazione Provvisoria Europea per le Telecomunicazioni a mezzo Satellite "EUTELSAT INTERINALE", stipulato a Parigi, il 13 maggio 1977, tra le amministrazioni o entità private che gestiscono il servizio su autorizzazione governativa e depositato presso l'Amministrazione francese;
d) il termine "Accordo ECS" designa l'accordo addizionale all'Accordo provvisorio relativo al segmento spaziale del sistema di telecomunicazioni via satellite per servizi fissi (ECS), stipulato a Parigi, il 10 marzo 1978;
e) il termine "Parte" designa uno Stato nei confronti del quale la Convenzione è entrata in vigore o viene applicata a titolo provvisorio;
f) il termine "Firmatario" designa l'organismo di telecomunicazioni o la Parte che ha firmato l'Accordo operativo e nei cui confronti detto Accordo è entrato in vigore o è applicato a titolo provvisorio;
g) il termine "segmento spaziale" designa un insieme di satelliti di telecomunicazioni ed inoltre gli impianti di inseguimento, telemetria, telecomando, controllo, monitoraggio ed ogni altra apparecchiatura connessa, necessaria al funzionamento di detti satelliti;
h) il termine "segmento spaziale dell'EUTELSAT" designa il segmento spaziale che è di proprietà dell'EUTELSAT o è da questa preso in affitto per il conseguimento degli obiettivi elencati alle lettere a), b), c) ed e) dell'articolo III della Convenzione;
i) il termine "sistema di telecomunicazioni via satellite" designa il complesso costituito da un segmento spaziale e le stazioni terrene che hanno accesso a detto segmento spaziale;
j) il termine "telecomunicazioni" designa ogni trasmissione, emissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura effettuata per mezzo di filo, o con l'impiego della radioelettricità oppure con un sistema ottico o con altri sistemi elettromagnetici;
k) il termine "servizi pubblici di telecomunicazioni" designa i servizi di telecomunicazioni fissi o mobili che possono essere forniti per mezzo dei satelliti e che sono utilizzabili dal pubblico, quali il telefono, il telegrafo, il telex, la trasmissione di facsimile, la trasmissione di dati, la video informazione, la trasmissione di programmi radiofonici o televisivi tra stazioni terrene autorizzate e che possano perciò collegarsi al segmento spaziale dell'EUTELSAT ai fini della successiva trasmissione al pubblico, trasmissioni multiservizi ed inoltre i circuiti concessi in affitto per essere utilizzati per la realizzazione di uno dei servizi sopra menzionati;
l) il termine "servizi specializzati di telecomunicazioni" designa i servizi di telecomunicazioni diversi da quelli definiti nella precedente lettera k) di questo articolo e che possono essere forniti a mezzo di satelliti, ivi inclusi, e senza che l'elenco che segue possa essere inteso come limitativo, i servizi di radionavigazione, radiodiffusione diretta, ricerca spaziale, meteorologia e telerilevamento delle risorse terrestri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-c-i