Accordo
Art. 24
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In vigore dal 29 dic 1984
(Depositario)
a) Il Depositario della Convenzione è il Depositario dell'Accordo operativo.
b) Il Depositario trasmetterà copie conformi dell'Accordo operativo al Governo di ciascuno degli Stati che sia stato invitato a partecipare alla Conferenza Plenipotenziaria per gli accordi definitivi, istitutivi dell'Organizzazione Europea per le Telecomunicazioni a mezzo satellite "EUTELSAT", al Governo di qualsiasi altro Stato che firmi o aderisca alla Convenzione, ad ogni Firmatario ed all'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
c) Il Depositario informerà sollecitamente tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla Convenzione, tutti i Firmatari e l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni in merito:
i) ad ogni firma dell'Accordo operativo;
ii) all'entrata in vigore dell'Accordo operativo;
iii) all'inizio ed alla cessazione dell'applicazione provvisoria
dell'Accordo operativo, ai sensi della lettera b)
dell' dell'Accordo operativo;
iv) all'adozione ed all'entrata in vigore di ciascun emendamento
dell'Accordo operativo;
v) ad ogni notifica di recesso;
vi) alle altre notifiche e comunicazioni relative all'Accordo
operativo.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo operativo.
APERTO alla firma a Parigi il giorno 15 del mese di luglio del millenovecentottantadue nelle lingue inglese e francese, i cui due testi fanno egualmente fede, in un unico originale che sarà depositato presso il Depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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