Accordo
Art. 23
49 / 50Entrata in vigore
In vigore dal 29 dic 1984
(Entrata in vigore)
a) L'Accordo operativo entrerà in vigore nei confronti di un Firmatario alla stessa data in cui la Convenzione entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte interessata che ha designato detto Firmatario.
b) L'Accordo operativo sarà applicato a titolo provvisorio nei confronti di un Firmatario per il periodo in cui la Convenzione sia applicata provvisoriamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo XXII della Convenzione, nei confronti della Parte che ha designato il Firmatario in questione.
c) L'Accordo operativo resterà in vigore per tutto il periodo in cui è in vigore la Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-a-23