Accordo
Art. 22
48 / 50Emendamenti
In vigore dal 29 dic 1984
(Emendamenti)
a) Ogni Firmatario o l'Assemblea delle Parti può proporre emendamenti all'Accordo operativo. Questi dovranno essere comunicati al Direttore generale che li distribuirà tempestivamente a tutte le Parti e a tutti i Firmatari.
b) La Riunione dei Firmatari esaminerà ciascuna proposta di emendamento nella sua prima sessione ordinaria successiva alla distribuzione da parte del Direttore generale o in una sessione straordinaria precedentemente convocata, a condizione che la proposta sia stata distribuita dal Direttore generale almeno novanta giorni prima della data di apertura della sessione. Il Consiglio dei Firmatari prenderà in considerazione i pareri e le raccomandazioni concernenti una proposta di emendamento, trasmessi dalle Parti e dall'Assemblea delle Parti.
c) Il Consiglio dei Firmatari adotterà le decisioni relative a ciascuna proposta di emendamento in conformità alle disposizioni sulla composizione e sulle votazioni contenute nell'articolo XI della Convenzione. Esso potrà modificare ogni proposta di emendamento distribuita in base alla lettera a) del presente articolo e decidere, inoltre, su ogni altra proposta di emendamento non distribuita ma direttamente connessa a quella già distribuita.
d) Gli emendamenti, approvati dal Consiglio dei Firmatari, entreranno in vigore novanta giorni dopo che il Depositario sia stato informato dell'approvazione da parte di due terzi dei Firmatari, che erano tali al momento dell'approvazione e che detenevano almeno i due terzi del totale delle quote di investimento. Dopo l'entrata in vigore, gli emendamenti diventeranno vincolanti per tutti i Firmatari. La notifica dell'accettazione di un emendamento da parte di un Firmatario sarà trasmessa al Depositario della Parte che lo ha designato e tale modifica varrà anche come accettazione della Parte stessa.
e) Un emendamento, che non sia entrato in vigore, secondo quanto disposto alla lettera d) del presente articolo, dopo che siano decorsi diciotto mesi dalla data di approvazione del Consiglio dei Firmatari, dovrà essere considerato nullo ed illegale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-a-22