Art. 18 · Proprietà intellettuale
Accordo

Art. 18

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Proprietà intellettuale

In vigore dal 29 dic 1984
(Proprietà intellettuale) a) Ai fini dell'Accordo operativo, il termine "Proprietà intellettuale" designa i diritti relativi alle invenzioni in tutti i campi della ricerca umana, scoperte scientifiche, progettazioni industriali, marchio di fabbrica, marchio di servizio, nomi e designazioni commerciali know-how, protezione contro la concorrenza sleale, diritti di autore, e tutti gli altri diritti derivanti da attività intellettuale nei campi industriali e scientifici. b) i) La politica dell'EUTELSAT relativa alla proprietà intellettuale è basata sul principio di acquisire soltanto quei diritti che siano necessari a far sì che il lavoro possa essere svolto da/o per conto dell'EUTELSAT. ii) in particolare, la titolarità della proprietà intellettuale, risultante per un contraente dallo svolgimento di un lavoro oggetto di contratto EUTELSAT, sarà conservata dal contraente stesso. c) Al fine di applicare i suddetti principi, l'EUTELSAT, pur osservando le pratiche industriali comunemente accettate, qualora il lavoro svolto in base a contratto contenga un significativo elemento di studio, ricerca o sviluppo, assicurerà per se stessa: i) il diritto di ottenere gratuitamente ogni proprietà intellettuale risultante dai suddetti lavori; ii) l'autorizzazione a comunicare ed a far comunicare alle Parti, ai Firmatari ed a ogni altra persona soggetta alla giurisdizione di una Parte la suddetta proprietà intellettuale; iii) il permesso di utilizzare, far utilizzare o autorizzare l'utilizzazione della proprietà intellettuale in questione da parte delle Parti, dei Firmatari e di altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte. Qualora si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell'EUTELSAT o le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso sarà secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire fra il titolare della proprietà intellettuale e l'utente; e iv) ove possibile, i permessi, secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli, di utilizzare e far utilizzare, per la necessaria ricostruzione e modifica di qualsiasi risultato di un lavoro oggetto di un contratto EUTELSAT, i diritti della proprietà pre-esistente, vale a dire quei diritti, diversi da quelli risultanti dallo svolgimento di un lavoro oggetto del contratto in questione, ma che siano richiesti per contribuire all'appropriato svolgimento del lavoro suddetto. d) Il Consiglio dei Firmatari potrà autorizzare deroghe ai principi stabiliti negli alinea ii), iii) e iv) della lettera c) del presente articolo quando, nel corso delle trattative, il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT. e) Il Consiglio dei Firmatari potrà, inoltre, quando circostanze eccezionali lo richiedano, autorizzare deroghe dal principio stabilito nell'alinea ii) della lettera b) del presente articolo, sempre che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: i) il Consiglio dei Firmatari sia convinto che il diniego della deroga potrebbe arrecare pregiudizio all'EUTELSAT; ii) il Consiglio dei Firmatari decida che l'EUTELSAT dovrebbe essere in grado di assicurare il brevetto o una simile protezione in qualsiasi Paese; iii) il contraente in questione non sia in grado o non voglia assicurare tempestivamente il brevetto o altra simile protezione. f) Per i diritti sulla proprietà intellettuale acquisiti per trasferimento dall'EUTELSAT INTERINALE secondo l' dell'Accordo operativo diversamente da quanto previsto nella lettera c) del presente articolo, l'EUTELSAT, su richiesta e nella misura in cui avrà diritto di farlo, dovrà: i) comunicare o far comunicare tale proprietà intellettuale ad ogni Parte o Firmatario gratuitamente, a meno che detta Parte o Firmatario debba rimborsare l'EUTELSAT di ogni pagamento da essa effettuato alle parti terze per l'esercizio di questo diritto di comunicazione; ii) consentire ad ogni Parte o Firmatario di comunicare o far comunicare alle altre persone soggette alla giurisdizione di una Parte, e di utilizzare, far utilizzare e autorizzare l'utilizzazione della proprietà intellettuale in questione da parte delle suddette persone. Quando si tratti di utilizzazione concernente il segmento spaziale dell'EUTELSAT e le stazioni terrene aventi accesso al sistema, il permesso sarà gratuito; quando si tratti di utilizzazione per altri scopi, il permesso sarà secondo modalità e condizioni eque e ragionevoli da stabilire tra l'utente e l'EUTELSAT o altro titolare della proprietà intellettuale che partecipi legittimamente ai diritti su dette proprietà, a meno che tale Parte o Firmatario debba rimborsare l'EUTELSAT di ogni pagamento da essa effettuato alle parti terze per il diritto di concedere tale permesso. g) L'EUTELSAT terrà informati le Parti ed i Firmatari che ne facciano richiesta sulla disponibilità e la natura in generale di tutte le proprietà intellettuali che siano state ad essi comunicate secondo l'alinea "i" della lettera c) o l'alinea i) della lettera f) del presente articolo. h) La comunicazione, l'utilizzazione, le modalità e le condizioni di comunicazione ed utilizzazione di ogni proprietà intellettuale, rispetto alle senza alcuna discriminazione tra le Parti, i Firmatari e le altre persone alle quali tali diritti siano stati attribuiti o ne sia stata data comunicazione in base al presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-a-18