Art. 16 · Assegnazione della capacità del segmento spaziale
Accordo

Art. 16

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Assegnazione della capacità del segmento spaziale

In vigore dal 29 dic 1984
(Assegnazione della capacità del segmento spaziale) a) Le domande di assegnazione della capacità del segmento spaziale dell'EUTELSAT possono essere presentate all'EUTELSAT soltanto dai Firmatari o, quando si tratti di un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di telecomunicazioni debitamente autorizzato. b) L'assegnazione della capacità del segmento spaziale dell'EUTELSAT sarà autorizzata dal Consiglio dei Firmatari in conformità alle modalità e condizioni da esso stabilite ai sensi degli alinea viii) e ix) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione. c) Ciascun ente assegnatario della capacità, ai sensi del presente articolo, assumerà direttamente ogni responsabilità per il rispetto di tutte le modalità e condizioni stabilite dall'EUTELSAT all'atto dell'assegnazione, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che l'abbia designato assuma essa stessa dette responsabilità.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-a-16