Art. 15 · Approvazione delle stazioni terrene
Accordo

Art. 15

41 / 50

Approvazione delle stazioni terrene

In vigore dal 29 dic 1984
(Approvazione delle stazioni terrene) a) Le domande di approvazione delle stazioni terrene, siano stazioni trasmittenti, stazioni riceventi o stazioni trasmittenti-riceventi, per l'accesso al segmento spaziale dell'EUTELSAT, devono essere presentate alle EUTELSAT soltanto dal Firmatario designato dalla Parte, sul cui territorio è o sarà localizzata la stazione terrena, o, quando si tratti di stazioni terrene localizzate in un territorio non soggetto alla giurisdizione di una Parte, da un ente di Telecomunicazioni debitamente autorizzato. b) In mancanza di criteri e procedure del Consiglio dei Firmatari ai sensi dell'alinea vi) della lettera b) dell'articolo XII della Convenzione, relativi all'approvazione delle stazioni terrene, il Consiglio dei Firmatari potrà ugualmente esaminare e dar seguito ad ogni domanda di approvazione di una stazione terrena. c) Ciascun Firmatario o ente di telecomunicazioni, di cui alla lettera a) del presente articolo, assumerà direttamente, nei confronti dell'EUTELSAT, per quanto attiene alle stazioni terrene per le quali sia stata presentata la relativa domanda, l'obbligo di far rispettare le regole e le norme stabilite nel documento di approvazione rilasciato dall'EUTELSAT, a meno che, sempre che la domanda sia stata presentata da un Firmatario, la Parte che lo abbia designato assuma essa stessa detto obbligo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-22;881#art-a-15