Art. 4
In vigore dal 31 gen 1985
La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
SIGNORILE, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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