Art. 9
ProtocolloTitolo VI

Art. 9

37 / 165
In vigore dal 31 gen 1985
L'Organizzazione può concludere con uno o più Stati membri accordi complementari per l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo per quanto concerne detto o detti Stati membri, nonché altri accordi per assicurare il buon funzionamento dell'Organizzazione.
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