Protocollo›Titolo VI
Art. 5
33 / 165In vigore dal 31 gen 1985
Gli esperti dei quali l'Organizzazione si avvale, quando esercitano funzioni presso l'Organizzazione o compiono delle missioni per essa stessa, godono dei privilegi e immunità di cui appresso, nella misura in cui tali privilegi sono necessari per l'esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi effettuati nell'esercizio di dette funzioni o nel corso di dette missioni:
a) immunità di giurisdizione per le attività, anche orali o scritte, compiute nell'esercizio delle loro funzioni; non è tuttavia concesso il godimento di detta immunità in caso di danno derivante da un incidente causato da un veicolo automotore o da altro mezzo di trasporto appartenente ad un esperto o da lui condotto o in caso di infrazione alla regolamentazione della circolazione relativa al mezzo di trasporto citato; gli esperti continuano a beneficiare di detta immunità anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l'Organizzazione;
b) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;
c) facilitazioni di cambio necessarie per il trasferimento della loro remunerazione;
d) stesse facilitazioni, per quanto concerne i bagagli personali, accordate agli agenti dei Governi esteri in missione ufficiale temporanea.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-p-5