Art. 2
ProtocolloTitolo VI

Art. 2

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In vigore dal 31 gen 1985
par. 1. L'Organizzazione può ricevere e detenere ogni fondo, divisa, numerario o valore mobiliare; essa ne può disporre liberamente per tutti gli usi previsti dalla Convenzione ed avere conti in qualunque tipo di moneta nella misura necessaria per far fronte ai suoi impegni. par. 2. Per le sue comunicazioni ufficiali ed il trasferimento di tutti i suoi documenti, l'Organizzazione beneficia di un trattamento non meno favorevole di quello accordato da ogni Stato membro alle altre organizzazioni internazionali equipollenti.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-p-2