Art. 8 · Commissioni
ConvenzioneTitolo II

Art. 8

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Commissioni

In vigore dal 31 gen 1985
Commissioni par. 1. La Commissione di revisione e la Commissione di esperti per il trasporto delle merci pericolose, in appresso denominata "Commissione di esperti", si compone dei rappresentanti degli Stati membri. Il direttore generale dell'Ufficio centrale o il suo rappresentante partecipa alla sessione con voto consultivo. par. 2. La Commissione di revisione: a) decide, in conformità dell', par. 3, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione; b) esamina, in conformità dell', par. 7, le proposte sottoposte all'Assemblea generale. La Commissione di esperti: decide, in conformità dell', par. 4, sulle proposte tendenti a modificare la Convenzione. par. 3. L'Ufficio centrale convoca le Commissioni sia di propria iniziativa, sia a richiesta di almeno cinque Stati membri, nonché nel caso previsto dall', par. 7, e invia il progetto dell'ordine del giorno agli Stati membri non oltre due mesi prima dell'apertura della sessione. par. 4. Nella Commissione di revisione, il quorum è raggiunto quando vi è rappresentata la maggioranza degli Stati membri; nella Commissione di esperti, il quorum è raggiunto quando vi è rappresentato un terzo degli Stati membri. Uno Stato membro può farsi rappresentare da un altro Stato membro; tuttavia, uno Stato non può rappresentare più di due altri Stati. par. 5. Ogni Stato membro rappresentato ha diritto a un voto; la votazione si compie per alzata di mano ovvero, a richiesta, per appello nominale. Una proposta è adottata se il numero dei voti positivi è: a) almeno uguale al terzo del numero degli Stati membri rappresentati al momento della votazione; b) superiore al numero dei voti negativi. par. 6. D'intesa con la maggioranza degli Stati membri, l'Ufficio centrale invita a partecipare, con voto consultivo, alle sessioni delle Commissioni, Stati non membri e organizzazioni internazionali aventi competenza in materia di trasporto o che si occupino di problemi iscritti all'ordine del giorno. Alle stesse condizioni, alle sessioni della Commissione di esperti possono essere invitati esperti indipendenti. par. 7. Le Commissioni eleggono per ogni sessione un presidente e uno o due vice-presidenti. par. 8. Le deliberazioni hanno luogo nelle lingue di lavoro. Gli interventi svolti in seduta in una delle lingue di lavoro sono tradotti sostanzialmente nell'altra lingua; le proposte e le decisioni sono tradotte integralmente. par. 9. I processi verbali riassumono le deliberazioni. Le proposte e le decisioni sono riprodotte integralmente. Il testo francese fa fede per ciò che concerne le decisioni. I processi verbali sono distribuiti agli Stati membri. par. 10. Le Commissioni possono designare gruppi di lavoro incaricati di trattare determinate questioni. par. 11. Le Commissioni possono dotarsi di un regolamento interno.
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