Convenzione›Titolo VI
Art. 22
22 / 165Firma, ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione
In vigore dal 31 gen 1985
Firma, ratifica, accettazione, approvazione della Convenzione
par. 1. La Convenzione resta aperta a Berna, presso il Governo svizzero, fino al 31 dicembre 1980, alla firma degli Stati che sono stati invitati alla ottava Conferenza di revisione ordinaria delle Convenzione CIM e CIV.
par. 2. La Convenzione è sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione; gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione sono depositati presso il Governo svizzero, quale governo depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-22