Convenzione›Titolo I
Art. 2
2 / 165Scopo dell'Organizzazione
In vigore dal 31 gen 1985
Scopo dell'Organizzazione
par. 1. L'Organizzazione ha lo scopo essenziale di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci in traffico internazionale diretto fra gli Stati membri, che impegnino le linee ferroviarie, nonché di facilitare l'esecuzione e lo sviluppo di tale regime.
par. 2. Il regime di diritto previsto al par. 1 può ugualmente essere applicato ai trasporti internazionali diretti che impegnino, oltre che linee ferroviarie, vie di comunicazione terrestri, marittime e vie d'acqua interne.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-2