Convenzione›Titolo III
Art. 16
16 / 165Prescrizione - Forza esecutiva
In vigore dal 31 gen 1985
Prescrizione - Forza esecutiva
par. 1. La messa in atto della procedura ha, per quanto riguarda l'interruzione della prescrizione, gli stessi effetti previsti dal diritto positivo disciplinante l'introduzione dell'azione dinanzi al giudice ordinario.
par. 2. La sentenza del tribunale arbitrale nei confronti delle imprese di trasporto o degli utenti acquista forza esecutiva in ogni Stato membro in seguito al compimento delle formalità prescritte nello Stato ove l'esecuzione deve aver luogo. Non è ammessa la revisione sul merito della questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-16