Convenzione›Titolo III
Art. 14
14 / 165Arbitri
In vigore dal 31 gen 1985
Arbitri
par. 1. Una lista di arbitri è stabilita e tenuta aggiornata dall'Ufficio centrale. Ogni Stato membro può far iscrivere sulla lista degli arbitri due propri cittadini specialisti di diritto internazionale dei trasporti.
par. 2. Il tribunale arbitrale si compone di uno, di tre o di cinque arbitri, in conformità del compromesso.
Gli arbitri sono scelti fra le persone figuranti sulla lista di cui al par. 1.
Tuttavia, se il compromesso prevede cinque arbitri ciascuna delle parti può scegliere un arbitro al di fuori della lista.
Se il compromesso prevede un arbitro unico, questi è scelto di comune accordo fra le parti.
Se il compromesso prevede tre o cinque arbitri, ciascuna delle parti sceglie uno o due arbitri, secondo il caso; questi designano di comune accordo il terzo o il quinto arbitro, che presiede il tribunale arbitrale.
In caso di disaccordo tra le parti sulla designazione dell'arbitro unico o tra gli arbitri scelti sulla designazione del terzo o del quinto arbitro, tale designazione è compiuta dal direttore generale dell'Ufficio centrale.
par. 3. L'arbitro unico, il terzo o il quinto arbitro deve essere di una nazionalità diversa da quella delle parti, a meno che queste ultime non siano della stessa nazionalità.
L'intervento nel litigio di una terza parte resta senza effetti sulla composizione del tribunale arbitrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-c-14