Art. 1 · Organizzazione intergovernativa
ConvenzioneTitolo I

Art. 1

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Organizzazione intergovernativa

In vigore dal 31 gen 1985
TRADUZIONE UFFICIALE (ai sensi dell' della Convenzione) CONVENZIONE RELATIVA AI TRASPORTI INTERNAZIONALI PER FERROVIA (COTIF) LE PARTI CONTRAENTI, riunite in applicazione dell'articolo 69, par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto delle merci per ferrovia (CIM) e dell', par. 1 della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (CIV) del 7 febbraio 1970 oltre che in applicazione dell' della Convenzione Addizionale alla CIV relativa alla responsabilità della ferrovia per la morte e il ferimento di viaggiatori del 26 febbraio 1966, - convinte dell'utilità di una organizzazione internazionale, - riconosciuta la necessità di adattare le disposizioni concernenti il diritto in materia di trasporto ai bisogni economici e tecnici, hanno convenuto quanto appresso: Organizzazione intergovernativa par. 1. Le Parti della presente Convenzione costituiscono, in quanto Stati membri, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF), in appresso definita "l'Organizzazione". La sede dell'Organizzazione è fissata a Berna. par. 2. L'Organizzazione è dotata di personalità giuridica. Ha segnatamente la capacità di contrarre, di acquistare e alienare beni immobili e beni mobili nonché di stare in giudizio. L'Organizzazione, i funzionari, gli esperti ai quali ricorre ed i rappresentanti degli Stati membri godono dei privilegi e delle immunità necessarie per attendere alla propria missione, secondo le condizioni stabilite nel Protocollo allegato alla Convenzione della quale fa parte integrante. Le relazioni fra l'Organizzazione e lo Stato in cui ha sede sono regolate mediante un accordo di sede. par. 3 Le lingue di lavoro dell'Organizzazione sono il francese e il tedesco.
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