Art. 9 · Disposizioni complementari
Appendice BTitolo I

Art. 9

108 / 165

Disposizioni complementari

In vigore dal 31 gen 1985
Disposizioni complementari par. 1. Due o più Stati o due o più ferrovie possono stabilire disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi. Esse non possono derogare alle Regole uniformi che nel caso in cui queste ultime lo prevedono espressamente. par. 2. Le disposizioni complementari entrano in vigore e sono pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ogni Stato. Le disposizioni complementari e la loro entrata in vigore sono comunicate all'Ufficio centrale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-9