Appendice B›Titolo VII
Art. 66
165 / 165Deroghe
In vigore dal 31 gen 1985
Deroghe
Le disposizioni delle Regole uniformi non possono prevalere su quelle che alcuni Stati sono indotti ad emanare, nel traffico reciproco in applicazione di determinati Trattati, quali i Trattati relativi alla Comunità Europea del carbone e dell'acciaio ed alla Comunità economica europea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-66