Appendice B›Titolo VI
Art. 63
162 / 165Competenza per le azioni di regresso
In vigore dal 31 gen 1985
Competenza per le azioni di regresso
par. 1. La giurisdizione in cui ricade la sede della ferrovia contro la quale si propone l'azione di regresso è la sola competente per tutte le azioni di regresso.
par. 2. Se l'azione deve essere intentata contro più ferrovie, la ferrovia attrice ha il diritto di scegliere, fra le giurisdizioni competenti in virtù del par. 1, quella davanti alla quale vuole proporre la sua domanda.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-63