Art. 59 · Regolamento dei conti tra ferrovie
Appendice BTitolo VI

Art. 59

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Regolamento dei conti tra ferrovie

In vigore dal 31 gen 1985
Regolamento dei conti tra ferrovie par. 1. Ogni ferrovia che abbia incassato, o alla partenza o all'arrivo, le spese od altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, deve pagare alle ferrovie interessate la quota loro spettante. Le modalità di pagamento sono fissate negli accordi intervenuti tra le ferrovie. par. 2. Salvi i propri diritti verso il mittente, la ferrovia di partenza è responsabile delle tasse di porto e delle altre spese che non avesse incassato, mentre il mittente le aveva prese a suo carico conformemente all'. par. 3. Se la ferrovia destinataria effettua la riconsegna della merce senza riscuotere le spese o gli altri crediti risultanti dal contratto di trasporto, essa ne è responsabile verso le ferrovie che hanno partecipato al trasporto e gli altri interessati. par. 4. In caso di mancato pagamento da parte di una delle ferrovie constatato dall'Ufficio centrale su domanda di una delle ferrovie creditrici, le conseguenze sono sopportate da tutte le altre ferrovie che hanno partecipato al trasporto, in proporzione alla quota loro spettante sulle tasse di porto. Resta riservato il diritto di regresso contro la ferrovia della quale è stata constatata l'inadempienza.
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