Art. 57 · Estinzione dell'azione contro la ferrovia
Appendice BTitolo V

Art. 57

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Estinzione dell'azione contro la ferrovia

In vigore dal 31 gen 1985
Estinzione dell'azione contro la ferrovia par. 1. L'accettazione della merce da parte dell'avente diritto estingue ogni azione contro la ferrovia derivante dal contratto di trasporto in caso di perdita parziale, di avaria o di superamento del termine di resa. par. 2. Tuttavia, l'azione non si estingue: a) in caso di perdita parziale o di avaria, se 1° la perdita o l'avaria sia stata constatata prima dell'accettazione della merce da parte dell'avente diritto conformemente all'; 2° la constatazione che avrebbe dovuto esser fatta conformemente all', sia stata omessa per colpa imputabile alla ferrovia; b) in caso di danno non apparente la cui esistenza sia stata accertata dopo l'accettazione della merce da parte dell'avente diritto, se costui 1° richieda l'accertamento conformemente all' immediatamente dopo la scoperta del danno e al più tardi nei sette giorni successivi all'accettazione della merce, e 2° provi inoltre che il danno si è prodotto tra il momento della accettazione al trasporto e quello della riconsegna; c) in caso di superamento del termine di resa, se l'avente diritto abbia, entro sessanta giorni, fatto valere i suoi diritti nei confronti di una delle ferrovie indicate all', par. 3; d) se l'avente diritto provi che il danno abbia come causa il dolo o la colpa grave imputabile alla ferrovia. par. 3. Se la merce è stata rispedita alle condizioni previste nell', par. 1, le azioni per perdita parziale o avaria derivanti da uno dei contratti di trasporto anteriori si estinguono come se si trattasse di un unico contratto.
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