Art. 55 · Ferrovie che possono essere convenute in giudizio
Appendice BTitolo V

Art. 55

154 / 165

Ferrovie che possono essere convenute in giudizio

In vigore dal 31 gen 1985
Ferrovie che possono essere convenute in giudizio par. 1. L'azione giudiziaria per restituzione di una somma pagata in conseguenza del contratto di trasporto può essere esercitata contro la ferrovia che ha riscosso questa somma o contro quella a profitto della quale la somma è stata riscossa. par. 2. L'azione giudiziaria relativa agli assegni di cui all' può essere esercitata soltanto contro la ferrovia di partenza. par. 3. Le altre azioni giudiziarie derivanti dal contratto di trasporto possono essere esercitate contro la ferrovia di partenza, contro la ferrovia destinataria o contro quella sulla quale si è verificato il fatto che dà luogo all'azione. La ferrovia destinataria può essere convenuta in giudizio anche se essa non ha ricevuto nè la merce, nè la lettera di vettura. par. 4. Se l'attore ha la scelta tra più ferrovie, il suo diritto di opzione si estingue una volta che l'azione è proposta contro una di esse. par. 5. L'azione giudiziaria può essere esercitata contro una ferrovia diversa da quelle indicate nei par. 1, 2 e 3, quando è fatta valere come domanda riconvenzionale o come eccezione in una causa in cui la domanda principale sia fondata sullo stesso contratto di trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-55