Appendice B›Titolo IV
Art. 49
148 / 165Responsabilità in caso di incidente nucleare
In vigore dal 31 gen 1985
Responsabilità in caso di incidente nucleare
La ferrovia è esonerata dalla responsabilità che le incombe in virtù delle Regole uniformi quando il danno sia stato causato da un incidente nucleare e se, in applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato regolanti la responsabilità in materia di energia nucleare, l'esercente di un impianto nucleare o un'altra persona che è a lui sostituita sia responsabile di questo danno.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-49