Appendice B›Titolo IV
Art. 48
147 / 165Responsabilità nel traffico ferroviario-marittimo
In vigore dal 31 gen 1985
Responsabilità nel traffico ferroviario-marittimo
par. 1. Nei trasporti ferroviario-marittimi che si effettuano sulle linee indicate nell', par. 2, della Convenzione, ciascuno Stato può, chiedendo che opportuna indicazione sia inserita nella lista delle linee soggette alle Regole uniformi, aggiungere a quelle previste nell' l'insieme delle cause di esonero enunciate qui appresso.
Il vettore può avvalersene soltanto se prova che la perdita, l'avaria o il ritardo nella resa siano sopravvenuti sul percorso marittimo, dal momento del carico della merce a bordo della nave fino a quello del suo scarico dalla nave stessa.
Tali cause d'esonero sono le seguenti:
a) atti, negligenza od omissioni del capitano, marinaio, pilota o dei preposti del vettore nella navigazione o nell'amministrazione della nave;
b) innavigabilità della nave, a condizione che il vettore provi che tale innavigabilità non è imputabile a difetto della ragionevole diligenza da parte sua per mettere la nave in condizione di navigabilità o per assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce è caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce;
c) incendio, a condizione che il vettore provi che il medesimo non è stato causato da suo fatto o colpa, da quelli del capitano, marinaio o pilota o dai suoi addetti;
d) pericoli, rischi od infortuni di mare o di altre acque navigabili;
e) salvataggio o tentativo di salvataggio di vite o di beni in mare;
f) carico della merce sul ponte della nave, purchè essa sia stata caricata sul ponte col consenso del mittente nella lettera di vettura e che essa non sia caricata su un carro ferroviario.
Le cause d'esonero di cui sopra non sopprimono nè diminuiscono in nulla gli obblighi generali del vettore e segnatamente il proprio obbligo di esercitare la diligenza ragionevole per mettere la nave in condizione di navigabilità o assicurarle un armamento, un equipaggiamento ed un approvvigionamento convenienti o per adattare e mettere in buono stato tutte le parti della nave dove la merce è caricata, in modo da renderle atte a ricevere, trasportare e preservare la merce.
Quando il vettore faccia valere le cause d'esonero suddette, egli resta tuttavia responsabile se l'avente diritto provi che la perdita, l'avaria o il superamento del termine di resa sono dovuti a colpa del vettore, capitano, marinaio, pilota o dei suoi preposti, per una causa diversa da quella prevista nella lettera a).
par. 2. Quando un percorso marittimo è servito da più imprese iscritte nella lista indicata negli della Convenzione, il regime di responsabilità applicabile a tale percorso deve essere il medesimo per tutte queste imprese.
Inoltre, quando tali imprese siano state iscritte nella lista su domanda di più Stati, l'adozione del suddetto regime deve preliminarmente formare oggetto di un accordo tra detti Stati.
par. 3. I provvedimenti presi in conformità del presente articolo vengono comunicati all'Ufficio centrale. Essi entrano in vigore, al più presto, trenta giorni dopo la data della lettera con la quale l'Ufficio centrale avrà reso noti tali provvedimenti agli altri Stati.
I suddetti provvedimenti non sono applicabili alle spedizioni in corso di trasporto.
Storico versioni
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