Appendice B›Titolo IV
Art. 45
144 / 165Limitazione dell'indennità secondo determinate tariffe
In vigore dal 31 gen 1985
Limitazione dell'indennità secondo determinate tariffe
Allorchè la ferrovia accorda particolari condizioni di trasporto mediante tariffe speciali o eccezionali che comportano una riduzione delle tasse di porto calcolate in base alle tariffe ordinarie, essa può limitare l'indennità dovuta all'avente diritto in caso di perdita, di avaria o di superamento del termine di resa, nella misura in cui una tale limitazione sia indicata nella tariffa.
Quando tali particolari condizioni di trasporto si applicano solamente su una frazione del percorso, detta limitazione può essere invocata solo se il fatto che ha dato luogo all'indennità si sia prodotto su detta frazione del percorso.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-45