Appendice B›Titolo IV
Art. 37
136 / 165Onere della prova
In vigore dal 31 gen 1985
Onere della prova
par. 1. La prova che la perdita, l'avaria o il superamento dei termini di resa abbiano avuto per causa uno dei fatti previsti nell', par. 2, incombe alla ferrovia.
par. 2. Quando la ferrovia stabilisce che la perdita o l'avaria è potuta risultare, avuto riguardo alle circostanze di fatto, da uno o più dei rischi particolari previsti nell', par. 3, si presume che il danno sia derivato da una o più di queste cause.
L'avente diritto conserva tuttavia il diritto di provare che il danno non ha avuto per causa, totalmente o parzialmente, uno di tali rischi.
Questa presunzione non è applicabile nel caso previsto nell', par. 3 a), quando la perdita è di eccezionale importanza o vi è perdita di colli.
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-37