Art. 29 · Correzione delle riscossioni
Appendice BTitolo II

Art. 29

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Correzione delle riscossioni

In vigore dal 31 gen 1985
Correzione delle riscossioni par. 1. In caso di irregolare applicazione di una tariffa o di errore nel computo o nella riscossione delle spese, la differenza in più deve essere restituita dalla ferrovia e quella in meno versata alla medesima soltanto se la differenza supera 4 unità di conto per lettera di vettura. La restituzione è effettuata d'ufficio. par. 2. Il pagamento alla ferrovia delle differenze in meno incombe al mittente se la lettera di vettura non è stata ritirata. Se la lettera di vettura è stata accettata dal destinatario o se il contratto di trasporto è stato modificato in base all', il mittente è obbligato al pagamento della differenza in meno solo nella misura in cui quest'ultima incide sulle spese a suo carico in virtù dell'indicazione di affrancazione esposta nella lettera di vettura. Il versamento della differenza riscossa in meno è a carico del destinatario. par. 3. Le somme dovute in base al presente articolo danno diritto al pagamento di interessi annui in ragione del cinque per cento a decorrere dal giorno della messa in mora o dal giorno della presentazione del reclamo previsto nell' o, se non vi sono stati nè messa in mora nè reclamo, dal giorno dell'atto di citazione. Se l'avente diritto non consegna alla ferrovia, entro un termine da questa opportunamente fissatogli, i documenti giustificativi necessari alla definitiva liquidazione del reclamo, gli interessi non decorrono tra la scadenza di detto termine e la consegna effettiva dei documenti.
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