Appendice B›Titolo II
Art. 27
126 / 165Termini di resa
In vigore dal 31 gen 1985
Termini di resa
par. 1. I termini di resa sono stabiliti da accordi conclusi tra le ferrovie partecipanti al trasporto o dalle tariffe internazionali applicabili dalla stazione di partenza fino alla stazione destinataria. Per alcuni traffici particolari e su certe relazioni, tali termini possono essere anche stabiliti sulla base dei piani di trasporto applicabili tra le ferrovie interessate; in tale caso, essi devono essere riportati nelle tariffe internazionali o nelle convenzioni speciali, che prevedono eventualmente le deroghe di cui ai successivi par. da 3 a 9.
Tutti questi termini non possono oltrepassare quelli che risultano dai seguenti paragrafi.
par. 2. In mancanza di indicazioni dei termini de cui al par. 1, e salve le disposizioni dei paragrafi di cui appresso, i termini di resa sono i seguenti:
a) per le spedizioni a carro completo:
1° a grande velocità:
termine di spedizione.................... 12 ore;
termine di trasporto, per frazione indivisibile di 400 Km... 24 ore 2° a piccola velocità:
termine di spedizione..................... 24 ore termine di trasporto, per frazione indivisibile di 300 Km... 24 ore b) per le spedizioni in piccole partite:
1° a grande velocità:
termine di spedizione..................... 12 ore termine di trasporto, per frazione indivisibile di 300 Km... 24 ore 2° a piccola velocità:
termine di spedizione..................... 24 ore termine di trasporto, per frazione indivisibile di 200 Km... 24 ore
Tutte le distanze si riferiscono alle distanze chilometriche per l'applicazione delle tariffe.
par. 3. Il termine di trasporto è calcolato sulla distanza totale fra la stazione di partenza e la stazione destinataria. Il termine di spedizione è computato una sola volta, qualunque sia il numero delle reti attraversate.
par. 4. La ferrovia può fissare, nei seguenti casi, termini di resa supplementari di una determinata durata:
a) spedizioni consegnate per il trasporto o che devono essere riconsegnate fuori delle stazioni;
b) spedizioni che percorrono:
1° linee o reti che non sono attrezzate per il rapido trattamento delle spedizioni;
2° raccordi fra due linee di una stessa rete o di diverse reti; 3° linee secondarie;
4° linee di diverso scartamento;
5° il mare o vie di navigazione interne;
6° itinerari non serviti da ferrovie;
c) spedizioni cui sono applicate tariffe interne speciali o eccezionali a prezzi ridotti;
d) circostanze straordinarie tali da causare uno sviluppo anormale del traffico o anormali difficoltà per l'esercizio.
par. 5. I termini supplementari previsti nel par. 4 da a) a c) devono figurare nelle tariffe o nelle prescrizioni debitamente pubblicate in ciascuno Stato.
I termini supplementari previsti nel par. 4 d) devono essere pubblicati e non possono entrare in vigore prima della loro pubblicazione.
par. 6. Il termine di resa inizia a decorrere dalla mezzanotte successiva all'accettazione della merce al trasporto. Tuttavia, per le spedizioni a grande velocità, il termine comincia a decorrere ventiquattro ore dopo se il giorno successivo a quello dell'accettazione al trasporto è una domenica o un giorno festivo legalmente riconosciuto e se la stazione di partenza non è aperta, per le spedizioni a grande velocità, in tale domenica o giorno festivo.
par. 7. Il termine di resa è prolungato, salvo in caso di colpa imputabile alla ferrovia, per la durata delle soste occorrenti per:
a) la verifica conforme agli , par. 1, che riveli differenze nei confronti delle indicazioni esposte nella lettera di vettura;
b) l'adempimento delle formalità richieste dalle autorità doganali o da altre autorità amministrative;
c) la modificazione del contratto di trasporto conformemente agli o 31;
d) le cure speciali da fornire alla merce;
e) il trasbordo o la sistemazione di un carico difettoso effettuato dal mittente;
f) ogni interruzione di traffico che temporaneamente impedisca l'inizio o la continuazione del trasporto.
La causa e la durata di tali prolungamenti devono essere menzionati nella lettera di vettura. Se del caso, possono essere provati con ogni altro mezzo.
par. 8. Il termine di resa è sospeso per:
a) la piccola velocità, le domeniche e i giorni festivi legalmente riconosciuti;
b) la grande velocità, le domeniche e taluni giorni festivi legalmente riconosciuti, allorchè le prescrizioni in vigore in uno Stato prevedono per questi giorni la sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno;
c) la grande e la piccola velocità, i sabati allorchè le prescrizioni in vigore in uno Stato prevedono per tali giorni una sospensione del termine di resa nel traffico ferroviario interno.
par. 9. Quando il termine di resa scade dopo l'ora di chiusura della stazione destinataria, la sua scadenza è rinviata a due ore dopo l'ora della successiva riapertura della stazione.
Inoltre, per le spedizioni a grande velocità, se il termine di resa cade di domenica o di un giorno festivo come enunciato al par. 8 b), la scadenza di tale termine è rinviata alla corrispondente ora del primo giorno lavorativo successivo.
par. 10. Il termine di resa è osservato se, prima della sua scadenza:
a) è notificata al destinatario l'arrivo della merce e questa è tenuta a sua disposizione, trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo deve essere dato avviso;
b) la merce è tenuta a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da riconsegnare in stazione e del cui arrivo non deve essere dato avviso;
c) la merce è messa a disposizione del destinatario, trattandosi di spedizioni da riconsegnare fuori delle stazioni.
Storico versioni
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