Art. 18 · Responsabilità per le indicazioni esposte nella lettera di vettura
Appendice BTitolo II

Art. 18

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Responsabilità per le indicazioni esposte nella lettera di vettura

In vigore dal 31 gen 1985
Responsabilità per le indicazioni esposte nella lettera di vettura Il mittente è responsabile dell'esattezza delle indicazioni esposte a sua cura nella lettera di vettura. Egli sopporta tutte le conseguenze delle indicazioni che fossero irregolari, inesatte, incomplete o che fossero inserite in uno spazio diverso da quello che è assegnato a ciascuna di esse. Se tale spazio è insufficiente, il mittente vi deve apporre una annotazione che rinvii alla parte della lettera di vettura dove ha trovato posto il completamento dell'iscrizione.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-ab-18