Appendice A›Titolo I
Art. 7
67 / 165Disposizioni complementari.
In vigore dal 31 gen 1985
Disposizioni complementari.
par. 1. Due o più Stati o due o più ferrovie possono stabilire disposizioni complementari per l'esecuzione delle Regole uniformi.
Esse non possono derogare alle Regole uniformi se non sono espressamente previste da queste.
par. 2. Le disposizioni complementari sono messe in vigore e pubblicate nelle forme previste dalle leggi e dai regolamenti di ciascuno Stato. Le disposizioni complementari e la loro entrata in vigore sono comunicate all'Ufficio centrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-18;976#art-aa-7